I reati di opinione, rappresentano una categoria che comprende gran parte dei delitti contro la personalità dello Stato, i reati di propaganda e apologia sovversiva, nonché di vilipendio della repubblica e delle istituzioni costituzionali.
Tale materia ha subito modifiche a seguito dell’entrata in vigore della legge 85/2006 mentre sono rimasti immutati i delitti ex articolo 414 del codice penale e l’istigazione a disobbedire alle leggi della quale all’articolo successivo.
La libertà di manifestazione del pensiero è tuttavia un diritto riconosciuto negli ordinamenti democratici, dalle moderne costituzioni, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall’Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848.
L’articolo 21 della Costituzione stabilisce che: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
La Corte di Cassazione italiana ha stabilito una serie di requisiti perché una manifestazione del pensiero possa essere considerata rientrante nel diritto di cronaca tra cui la sua veridicità, la sua continenza e l’interesse pubblico.
Se si tratta di fatti personali, anche se veri e continenti, non dovrebbero essere pubblicati.
In relazione a questo argomento ci sono infatti i limiti previsti dai reati di diffamazione e ingiuria.
Costituiscono un evidente limite al diritto di cronaca anche l’onorabilità e la dignità della persona, limite sempre più stringente a seguito della pubblicazione della legge sulla privacy del 1996.
Chi è coinvolto in procedimenti giudiziari non potrebbe essere fotografato quando è sottoposto a carcerazione e, a maggior ragione, il nome e le immagini di minori devono essere oscurati.
I soggetti titolari del diritto possono essere sia i singoli sia associazioni o società.
Il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali.
Il diritto di cronaca rappresenta un particolare caso di libertà di informare.
La libertà di informare e la libertà di essere informati danno luogo al cosiddetto diritto all’informazione.
La libertà di pensiero è considerata come corollario dell’articolo 13 della Costituzione della Repubblica Italiana, che prevede l’inviolabilità della libertà personale sia fisica sia psichica.
Anche se non esistono dubbi relativi al fatto che la libertà di manifestazione del pensiero faccia parte di quelle libertà fondamentali che la Costituzione italiana protegge, è corretto per i cittadini, che questa libertà abbia dei limiti posti dalla legge, e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali o espressamente dichiarati o riconducibili alla Carta costituzionale.
Il diritto di manifestare il proprio pensiero non è quindi tutelato incondizionatamente e non garantisce secondo la Costituzione una libertà illimitata della sua manifestazione.
Per questo motivo, davanti a questo diritto sono posti dei limiti che derivano dalla tutela del “buon costume” o dall’esistenza di beni o interessi diversi che sono allo stesso modo protetti e garantiti dalla Costituzione, con l’intento di limitare quelle azioni che andrebbero a danneggiare la sicurezza pubblica, la quale tutela costituisce una delle finalità del sistema.
Il concetto di diritto deve coesistere con il concetto di “limite” nell’ambito dell’ordine pubblico.
I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono quindi: il buon costume ex art. 21 della Costituzione, il diritto alla riservatezza da applicarsi indistintamente su mezzi di informazione come i social network o su forum privati.
I segreti, come il segreto di stato, il segreto d’ufficio, il segreto istruttorio, il segreto professionale e industriale, non hanno un vero e proprio fondamento costituzionale, ma nascono da una serie di situazioni specifiche, dove ci sia necessità di tutelare interessi pubblici o privati
L’onore, da intendersi sia come dignità sia come reputazione (che, violata, origina la diffamazione).
In mancanza dei requisiti della veridicità, continenza e interesse pubblico dei fatti relativi si concretizzerà una violazione dell’onorabilità di una persona.
Se, ad esempio, si pubblicano notizie aventi in oggetto fatti strettamente personali, anche se veri e continenti, si incorrerà in sanzioni, perché manca il terzo requisito dell’interesse pubblico.
In questa materia l’Avv. Divano ha maturato particolare esperienza nelle aule di giustizia e vi potrà fornire scrupolosa assistenza al fine di una migliore tutela dei vostri diritti.