Guida in stato d’ebbrezza e facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia
Guida in stato d’ebbrezza: la polizia giudiziaria ha il dovere di avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia e il mancato avvertimento determina anche la nullità della procedura di cui all’art. 186, comma 4, con la conseguenza che il consecutivo rifiuto perde il rilievo penale.